A seguito dell'entrata in vigore della delibera dell'Autorità Garante delle Telecomunicazioni la situazione del recesso o cambio gestore è stata notevolmente semplificata in termini di costo. Questo grazie alle nuove “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione” nate per garantire agli utenti tutele precise. E' indubbiamente un ottimo appiglio per aggiornare il proprio contratto, sia per recedere da servizi diventati superflui sia per aggiornare le tariffe con un altro Gestore, già numerosi clienti hanno approfittato di questa delibera.

Il costo per il recesso o il cambio di operatore non potrà superare quello del canone mensile e nessun addebito extra per chi lascia prima della scadenza del contratto (di solito 24 mesi). Queste sono solo alcune delle novità contenute nelle nuove linee guida approvate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per il settore delle telecomunicazioni.
Per evitare che gli operatori addebitino costi non proporzionati al reale valore del contratto sottoscritto AgCom stabilisce che le spese di recesso non possano in alcun caso eccedere il canone mensile medio versato dall’utente. Per lo stesso motivo la restituzione degli sconti dovrà essere “equa e proporzionata” al contratto stesso, così come alla sua durata residua, quindi gli operatori non potranno più pretendere la restituzione integrale degli sconti goduti.
Per quanto riguarda la rescissione anticipata, l’utente potrà scegliere se continuare a pagare le rate residue (relative a servizi e prodotti aggiuntivi rispetto al servizio principale) oppure liquidare il tutto in un’unica soluzione.
Mentre per la durata della rateizzazione dei servizi di attivazione e accessori, questa non potrà in alcun caso eccedere i 24 mesi. AgCom punta sulla trasparenza obbligando gli operatori a rendere nota ogni singola spesa che il contraente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.
Infine con queste linee guida l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni chiarisce che la disciplina delle spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti quando questi ultimi recedono dal contratto. Non solo, dunque, ai costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l’utente – che, in base alla legge devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda – ma anche a quelli relativi la restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale.

Redazione

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