Parcheggi, dal Tar «schiaffo» al Comune. I giudici del Tribunale amministrativo hanno dato ragione alla Pe.Par che aveva presentato ricorso contro i provvedimenti della giunta.
La prima sezione del Tribunale Amministrativo della Toscana, presieduta dal giudice Manfredo Atzeni, si è pronunciata sul ricorso proposto da Pe.Par contro il Comune di Pescia. Il Tar ha dato ragione all’azienda: l’amministrazione comunale aveva deliberato, in autotutela, di annullare l’affidamento in project financing della concessione dei parcheggi, che la convenzione firmata nel settembre 2011 le assegnava per un periodo di 32 anni e 6 mesi, fino al 1 marzo 2044. Il Tribunale Amministrativo, nella sentenza, sottolinea come «i provvedimenti di annullamento di ufficio devono essere sorretti da una motivazione circa l’interesse pubblico concreto alla rimozione degli effetti prodotti dall’atto illegittimo che deve risultare proporzionato al tempo trascorso … ed agli affidamenti medio tempore maturati di cui l’amministrazione deve tenere conto in un’ottica comparativa».
Per quello che concerne il provvedimento, «non è dato evincere quale sia l’interesse del Comune di Pescia all’annullamento dell’affidamento di una concessione rilasciata nel 2011 e in esecuzione della quale sono state realizzate diverse ed importanti opere pubbliche - prosegue - l’affermazione secondo cui la situazione di illegittimità degli atti potrebbe essere rilevata successivamente, anche d’ufficio, con aggravamento degli oneri economici a carico del Comune che non avrebbe fatto cessare le irregolarità in tempo utile è errata e tautologica non essendovi alcun obbligo di far cessare gli effetti di atti asseritamente illegittimi … Dallo stesso errore appare inficiata l’ulteriore considerazione secondo cui i principi di buon andamento ed efficienza della P.A., imporrebbero che la stessa si attivi per l’annullamento di atti illegittimi o per l’accertamento della nullità di atti radicalmente nulli.
Quanto poi all’intento di procedere al recupero delle aree concesse per la realizzazione dei parcheggi, si tratta di elemento non idoneo ad integrare la motivazione richiesta dall’art. 21 nonies della legge 241/90 atteso che le aree predette sono già utilizzate per scopi di interesse pubblico e non è dato evincere quale sarebbero i vantaggi che la collettività otterrebbe qualora cessasse la gestione di Pe.Par in relazione ai consistenti affidamenti da essa maturati. Tali vantaggi non potrebbero peraltro essere correlati all’asserito inadempimento da parte di Pe.Par degli obblighi discendenti dalla convenzione essendo diversi gli strumenti, eventualmente, attivabili per farvi fronte». Dopo essersi dichiarato non competente sulla validità del contratto di concessione di costruzione e gestione, il Tar ha annullato i provvedimenti presi dal Comune, condannandolo a rifondere le spese per un totale di 6.000 euro più Iva.
Redazione