Acquabenecomune: "Saranno i cittadini a pagare"

Coordinamento delle Associazioni No Multiutility: "Vogliamo l'annullamento della delibera A.I.T. che non rispetta i dettami della legge.

Pubblichiamo integralmente il comunicato del Coordinamento delle Associazioni No Multiytility in relazione alla delibera A.I.T.

"Il 31.12.2024 scadrà la concessione che disciplina l’affidamento della gestione del servizio idrico a Publiacqua nel territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno.
Il 24 luglio scorso si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) per deliberare in merito: 38 dei 39 comuni presenti hanno deciso che il modello di gestione più adeguato per il nuovo affidamento, a partire dal 1° gennaio 2025, è quello della società a partecipazione mista pubblico/privato. "il riferimento alla Multiutility quale socio pubblico della nuova società affidatario del servizio, è esplicito, anche se noi abbiamo molti dubbi sul fatto che possa essere considerato un soggetto pubblico secondo la normativa di vigore vigente.”
Questa scelta consegna la gestione del servizio idrico ai sindaci dei comuni di Firenze e Prato: detenendo il 55,9% delle azioni della holding finanziaria pubblica (che controlla la Multiutility) questi due soli sindaci potranno decidere le nomine nei consigli di amministrazione della HoldCo. Le nomine, unitamente ai dividendi, sembrano essere l’unica cosa che interessa: stupisce il fatto che i rappresentanti degli altri comuni presenti nelle assemblee approvino tutto, spesso senza nemmeno avere cognizione di quello che approvano.
Se si esamina la delibera nel dettaglio, il provvedimento è a dir poco lacunoso. Le motivazioni addotte a favore della scelta della gestione mista sono assai poco argomentate, se non addirittura surreali.
Vediamo di seguito i cinque principali limiti contenuti nelle argomentazioni presentate dalla delibera.
1. Il provvedimento afferma, in modo surreale, che “la presenza degli enti locali all’interno della società con- sentirà di assicurare un pregnante controllo pubblico", e che “risulta prioritario garantire un forte controllo pubblico nella gestione del servizio idrico integrato (…) anche all’interno della compagine azionaria del futuro gestore del servizio stesso“. In realtà è già evidente il contrario: i rappresentanti dei Comuni non hanno alcun ruolo, men che meno dominante, per il semplice motivo che non sono soci della compagine azionaria del nuovo gestore (né parteciperanno, di conseguenza, alle assemblee della società di gestione). I Comuni sono soci della HoldCo, la holding finanziaria pubblica, che a sua volta è socia della Multiutility – oggi ALIA servizi Ambientali Spa – che, a sua volta, è socia del gestore del servizio idrico. Tra il Comune ed il servizio ci sono tre società con tre consigli d’amministrazione: il Comune potrà partecipare all’assemblea solo della prima, dominata da Firenze e Prato, e non potrà esprimersi sui singoli atti di gestione.
2. Come si fa, inoltre, ad affermare che “la modalità di gestione della società mista garantisce la tutela della concorrenza“? Che senso ha distinguere – come fa la delibera – tra concorrenza "per il mercato" e "nel mercato"? La concorrenza non si tutela e nemmeno si garantisce: un'affermazione come quella riportata significa solo che il concetto in esame ('concorrenza') è oscuro sia a chi ha scritto la delibera, sia a chi l'ha approvata. Trattandosi di un meccanismo naturale che si produce nel mercato, la concorrenza non può infatti realizzarsi in un'attività svolta in regime di monopolio naturale come nel caso del servizio idrico: nessuna modalità di gestione potrà creare le condizioni perché la concorrenza si manifesti, poiché il gestore sarà e sempre rimarrà uno solo.
Mentre la concorrenza dovrebbe tutelare il consumatore, il monopolio tutela il gestore, che gode anche della garanzia offerta dal Metodo Tariffario predisposto da ARERA e applicato dall’A.I.T. A garanzia dei ricavi e del profitto del gestore tale Metodo prevede, in caso di variazione di costi d’esercizio, il pagamento di conguagli: una previsione che non può esistere in regime di libero mercato non liberista. Del resto è proprio sulla scìa delle teorie neo-liberiste che dagli anni '80 del secolo scorso hanno voluto trasformare la tassa in tariffa, applicando anche ai servizi pubblici le logiche economiche, che si è approdati ad un sistema nel quale il monopolio viene presentato come uno strumento di promozione della concorrenza "nel mercato". Una perfetta, assoluta, insensatezza.
3. Non si capiscono nemmeno le ragioni che portano a richiamare i vincoli dell’ordinamento europeo, dimenticando sempre di citare il fondamento di tutta la normativa europea, ossia il Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che all’art. 106 definisce il campo di applicazione delle regole del mercato e della concorrenza. Un comma dello stesso articolo dichiara infatti che l’applicazione delle regole di concorrenza non deve essere ostacolo alla funzione sociale (missione) del servizio.
Se richiamassero correttamente l’art. 106 del TFUE, la gestione del servizio non potrebbe essere diversa dalla gestione in house providing, che non è un affidamento ma una gestione diretta. Ma ai sindaci nostrani le gestioni in house providing non piacciono: forse perché dovrebbero farsi carico della soddisfazione dei bisogni dei propri cittadini, o perché sarebbe più problematico gestire le clientele legate alle nomine degli amministratori; o forse ancora perché antepongono l'incasso dei dividendi ai bisogni delle rispettive comunità.
4. Nella delibera si arriva a dire che con la gestione mista “l’interesse pubblico potrà essere perseguito senza incorrere nei vincoli e nelle limitazioni di ordine giuridico, amministrativo e tecnico-organizzativo gravanti sulla società e sugli stessi enti locali che caratterizzano la forma di gestione tramite società interamente pubblica operante in regime di in house providing”. Quali siano questi vincoli però non lo si dice, e per un'ottima ragione: perché questi vincoli non esistono. Le società di gestione in house providing sono società di diritto privato e, in quanto tali, sono soggette alle regole del Codice civile, le stesse che sono applicate alle società private e miste. Gli unici vincoli sono quelli previsti dal Dlgs. 175/2016 (il Testo Unico sulle Società Pubbliche), vale a dire il limite al numero degli amministratori ed all'ammontare dei loro compensi, oltre che la semplificazione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per loro eventuali inadempienze.
L’unica vera 'limitazione' - questa sì, effettivamente non gradita ai Sindaci dei Comuni maggiori - è quella in base alla quale in una società con gestione in house providing la partecipazione, preferibilmente diretta, di tutti i Comuni consentirebbe anche a quelli con partecipazioni azionarie ridotte di intervenire per tutelare i propri cittadini.
5. Il d.lgs. 201/2022 introduce e fissa criteri e principi di notevole significato. L'articolo 3 comma 3 è chiaro: "Nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva". L’intero articolo è stato riportato anche nella delibera con la precisazione che “in via propedeutica all’individuazione del nuovo gestore occorre procedere alla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico secondo i dettami del recente D.lgs. 201/2022“. Tuttavia, dopo averlo enunciato, questo principio è stato completamente ignorato: forse l'assemblea AIT ritiene che per ottemperare ad una legge sia sufficiente citarla?
Per tutte le ragioni sopra esposte è necessario ed opportuno assumere iniziative finalizzate a richiedere l’annullamento della delibera e la sua sostituzione con un provvedimento che salvaguardi la partecipazione attiva e renda possibile una consultazione pubblica reale - diversa da quella farsesca messa in atto al momento dell'approvazione delle delibere comunali relative alla costituzione della Multiutility".

Redazione

 

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