Bonus donne 2021 per le nuove assunzioni o trasformazioni: a quali contratti si applica l'esonero contributivo e come verificare i requisiti in relazione al rapporto di lavoro instaurato? Le risposte arrivano dall'INPS con il messaggio numero 1421 del 6 aprile.

La Legge di Bilancio, richiamando la misura prevista dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto per le nuove assunzioni o trasformazioni di rapporti già esistenti fino al 2022 un esonero contributivo pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo per le donne lavoratrici svantaggiate, secondo i parametri previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.
Il bonus donne, quindi, non spetta indistintamente per tutte le assunzioni al femminile: rilevanti per l’accesso sono le caratteristiche specifiche della lavoratrice assunta e anche la tipologia di contratto previsto.
Proprio su questo punto e su come verificare i requisiti in relazione al tipo di rapporto di lavoro che si instaura l’INPS, con il messaggio numero 1421 del 6 aprile, ha fornito nuovi chiarimenti.

Bonus donne 2021 per le nuove assunzioni: l’INPS chiarisce a quali contratti si applica
Già con la circolare numero 32 del 22 febbraio 2021, l’Istituto aveva messo in chiaro le regole d’accesso all’esonero contributivo soffermandosi su tre aspetti fondamentali per verificare la possibilità di beneficiare del bonus donne:

  • tipologia di datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • lavoratrici per le quali spetta l’incentivo;
  • rapporti di lavoro incentivati.

Sul terzo elemento, però, si è verificata la necessità di fare luce nuovamente dal momento che sono arrivate all’INPS richieste di chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’esonero.

In linea generale, l’agevolazione spetta nei seguenti casi:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”), da rispettare perché il datore di lavoro possa beneficiare del bonus donne, deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Bonus donne 2021 per nuove assunzioni: contratti incentivati e verifica dei requisiti
Con il messaggio numero 1421 del 6 aprile, l’INPS specifica nel dettaglio come procedere alla verifica delle caratteristiche richieste in base alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato:

“Se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato”.

Se, invece, il bonus donne è richiesto per una trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione a termine a cui non è stato applicato l’esonero, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Si ha diritto all’agevolazione, quindi, anche nei casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati in base alle misure della legge n. 92/2012 o della legge di bilancio 2021.
In questi casi l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Il bonus donne 2021, inoltre, spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in linea con la disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio numero 1421 del 6 aprile 2021.

Redazione

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